Come previsto e regolamentato dall’articolo 7 del Decreto n.509 dell’11 dicembre 1998, possono iscriversi ai corsi di specializzazione in psicoterapia i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi albi professionali. Gli stessi laureati che, al momento dell’iscrizione alla scuola, non abbiano ancora sostenuto l’esame di stato possono comunque essere ammessi ai corsi, purché sostengano e superino l’esame di stato entro la prima sessione di svolgimento dello stesso dall’inizio dei corsi. Dal conseguimento dell’abilitazione (superamento esame di stato) devono poi presentare richiesta di iscrizione all’albo entro il limite di 30 giorni (Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004).
Come previsto e regolamentato dall’articolo 7 del Decreto n.509 dell’11 dicembre 1998, possono iscriversi ai corsi di specializzazione in psicoterapia i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi albi professionali. Gli stessi laureati che, al momento dell’iscrizione alla scuola, non abbiano ancora sostenuto l’esame di stato possono comunque essere ammessi ai corsi, purché sostengano e superino l’esame di stato entro la prima sessione di svolgimento dello stesso dall’inizio dei corsi. Dal conseguimento dell’abilitazione (superamento esame di stato) devono poi presentare richiesta di iscrizione all’albo entro il limite di 30 giorni (Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004).